Statuto

 

 

CAPITOLO 1           Disposizioni generali

Art. 1

E’ istituita in Arzo un’associazione a carattere ricreativo, apolitico ed aconfessionale ai sensi degli articoli 60 CCS, Associazione denominata Moto Club della Montagna – Arzo.

Art. 2

Lo scopo dell’Associazione è di promuovere gite ed incontri che ne accrescano l’affiatamento tra i soci e sappiano divulgare sempre a un più vasto numero di persone la passione della motocicletta.

Art. 3

I mezzi dell’Associazione per conseguire il fine sociale sono:

le quote dei membri contribuenti

le elargizioni

i proventi derivati da manifestazioni di carattere ricreativo.

Art. 4

L’Associazione comprende:

i soci membri del Consiglio Direttivo

i soci contribuenti

i soci onorari

CAPITOLO 2           I soci

Art. 5

Sono soci membri del Consiglio Direttivo quei soci che si preoccupano del buon andamento del sodalizio e ne curano gli interessi. Essi sono di regola anche soci contribuenti e vengono eletti dall’Assemblea Generale.

Art. 6

Sono soci contribuenti quei soci (persone fisiche o giuridiche) che contribuiscono con un minimo annuo, fissato dal Consiglio Direttivo, al finanziamento dell’Associazione.

La quota minima annua viene stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 7

Sono soci onorari quelle persone o quei sodalizi che avranno reso segnalati servizi o che si saranno adoperati in modo disinteressato e proficuo all’incremento dell’Associazione.

I soci onorari sono nominati dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 8

Ammissione, dimissione ed espulsione dei soci.

  1. ammissioni: l’ammissione di nuovi soci può avvenire in ogni tempo. La relativa domanda deve essere presentata al Consiglio Direttivo cui spetta la decisione.
  2. dimissioni: le dimissioni devono essere annunciati per iscritto al Consiglio Direttivo.
  3. espulsioni: l’espulsione di un socio dall’Associazione è di competenza del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo potrà espellere dall’Associazione quei soci che si dimostrassero troppo negligenti nell’osservanza degli obblighi assunti o che, nonostante i ripetuti richiami, non avessero ancora, entro la scadenza fissata dal Consiglio Direttivo, provveduto a regolarizzare la loro posizione per ciò che concerne la tassa sociale senza presentazione di valide motivazioni.

In casi speciali l’espulsione potrà essere decisa dall’Assemblea Generale, la quale dovrà in ogni caso decidere su eventuali ricorsi.

CAPITOLO 3           Definizione degli organi sociali e direttivi.

Art. 9

Gli organi sociali e direttivi sono:

l’Assemblea Generale

il Consiglio Direttivo

la Commissione di Revisione

Art. 10

L’Assemblea Generale. L’Assemblea Generale dei soci è l’organo superiore dell’Associazione. Tutte le categorie di soci possono parteciparvi con uguali diritti

Art. 11

Il Consiglio Direttivo.  Il Consiglio Direttivo rappresenta ed amministra l’Associazione. E’ composto da almeno sette membri.

Il Consiglio Direttivo è composto da:

un presidente

un vice presidente

un segretario

un cassiere

almeno tre membri consiglieri. (vedi modifica sotto)

L’Assemblea Generale Ordinaria del 2021, ha deliberato la modifica sul numero dei componenti del consiglio direttivo. Nessun numero fisso di membri consiglieri, numero secondo necessità.

Art. 12

La Commissione di Revisione. La Commissione di revisione è composta da due membri revisori. I membri revisori vengono nominati di anno in anno e sono rieleggibili.

CAPITOLO 4           Organi Sociali e Direttivi.

Art. 13

L’Assemblea Generale

  1. l’Assemblea Ordinaria.

L’Assemblea Ordinaria si raduna di regola una volta all’anno. Ad essa compete:

l’approvazione del rapporto presidenziale sull’attività dell’Associazione, del rendiconto finanziario e del rapporto di revisione;

la nomina del Consiglio Direttivo, in conformità dei disposti di cui all’articolo 14a;

la nomina dei revisori.

  1. L’Assemblea Straordinaria.

L’Assemblea Straordinaria può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno, oppure a seguito della domanda scritta al Consiglio Direttivo da parte di almeno un terzo dei soci.

Ad essa compete fra l’altro le eventuali modifiche dello statuto (art.19).

  1. Validità delle Assemblee.

Le Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti. Uniche eccezioni vedi Art. 18 e 19.

  1. Direzione delle Assemblee Generali
  2. Verranno nominate di volta in volta 3 persone:
  • un presidente che presiederà l’Assemblea
  • due scrutatori
  1. Le votazioni

Le votazioni si faranno nel modo che deciderà l’Assemblea. Esso può avvenire per acclamazione, per alzata di mano, per appello nominale.

La maggioranza dei presenti decide.

A parità di voti e dopo un secondo esperimento, il voto del presidente dell’Assemblea Generale sarà decisivo.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo.

  1. Nomina e durata della carica.

Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea Generale Ordinaria dei soci.

I singoli membri, scelti fra i soci contribuenti ed onorari, stanno in carico un anno e sono sempre rieleggibili. L’Assemblea Generale Ordinaria conserva ciononostante le più ampie facoltà.

  1. Compiti del Consiglio Direttivo.
  2. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
  • rende operanti le decisioni espresse dalla Assemblee Generali;
  • nomina diverse commissioni composte da membri appartenenti all’Associazione , cui competeranno compiti decisi dal Consiglio Direttivo stesso;
  • amministra e rappresenta l’Associazione
  • esamina e si pronuncia sulle eventuali divergenze che sorgessero tra i soci.
  1. Riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese. Esso può essere convocato dal presidente ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide solo con la presenza di almeno 2/3 dei membri.

L’assemblea Generale Ordinaria del 2021, ha deliberato la modifica del paragrafo: “ Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta al mese”.

La nuova direttiva è la seguente:

“Verrà convocata dal Presidente, ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

  1. Le deliberazioni.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere approvate dalla maggioranza dei membri presenti. A parità di voti quello del presidente è decisivo.

Art. 15

La Commissione di Revisione.

La Commissione di Revisione esamina alla fine di ogni anno contabile, la parte contabile e finanziaria dell’Associazione e ha l’obbligo di presentare un rapporto scritto all’Assemblea Generale Ordinaria dei soci.

CAPITOLO 5                       

Disposizioni diverse

Art. 16

L’anno contabile dell’Associazione ha inizio il 01.01 e termina il 31.12 di ogni anno. Il primo esercizio termina il 31.12.1980.

L’Assemblea Generale Ordinaria del 1988 approva il passaggio dell’anno contabile con inizio al 01.02 e termine il 31.01 di ogni anno contabile. Il primo anno (1989) avrà così 13 mesi contabili.

L’assemblea Generale ordinaria del 2013, effettuata in data 21 marzo 2013, delibera di ritornare all’anno contabile che ha inizio il 01.01 e termina il 31.12., (12 mesi contabili) a partire dall’anno 2013.  

Art. 17

Ogni anno, con il resoconto finanziario, si sottoporrà all’Assemblea Generale Ordinaria l’inventario delle attività sociali.

Art. 18

Lo scioglimento dell’Associazione non può essere deciso che da un’assemblea Generale Straordinaria.

Per lo scioglimento sarà necessaria cumulativamente la maggioranza assoluta di tutti  i soci ed il voto di almeno 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo.

In caso di scioglimento dell’Associazione, tutto il patrimonio sociale che costituirà l’attivo dell’Associazione, sarà liquidato e devoluto a scopo di beneficenza.

Art. 19

Eventuali modifiche concettuali al presente statuto possono essere decise da un’Assemblea Generale Straordinaria cui dovranno presenziare almeno 2/3 dei soci.

In nessun caso la modifica di concetti del presente statuto potrà essere risolta se non con il voto di almeno 1/5 dei membri dell’Associazione.

Per disposizioni non contemplate nel presente statuto ci si rimette al C.C.S.

                                                REGOLAMENTO INTERNO. 

Art. 1

Il Presidente:  il Presidente è il capo amministrativo dell’Associazione, Ordina, dirige le sedute del Consiglio Direttivo e ha la sovrintendenza generale sull’andamento dell’Associazione.

Art. 2

Il Vice Presidente:     Il Vice Presidente è il primo collaboratore del Presidente e ha l’obbligo di sostituirlo quando sarà necessario.

Art.3

Il Segretario:  Il Segretario provvede all’invio degli avvisi di convocazione, alla tenuta dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, al disbrigo della corrispondenza in generale, al controllo delle presenze e assenze. Egli sorveglia l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee Generali.

Art. 4

Il Cassiere: Il Cassiere esegue gli incassi per l’Associazione, paga le fatture ed i conti, tiene regolare contabilità del patrimonio sociale, redige il bilancio annuale di chiusura. L’impiego dei capitali sociali sarà predisposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 5

Le Firme:  le firme collettive a due del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Cassiere, sono vincolanti per l’Associazione. (vedi modifica sotto)

L’Assemblea Generale Ordinaria del 1997 risolve su istanza del Consiglio Direttivo che l’accesso ai conti finanziari sia attribuita con firma individuale al Presidente, al Vice Presidente, al Segretario ed al Cassiere.

Art. 6

I membri del Consiglio Direttivo:   i membri del Consiglio Direttivo presenziano alle sedute dello stesso con voto deliberativo. Devono sostituire in caso di bisogno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.